Chirografari

Il credito chirografario è quel tipo di credito che non è assistito da alcun tipo di garanzia reale (pegno e ipoteca) o personale (fideiussione, anticresi).

In caso di inadempimento da parte del debitore, i creditori hanno diritto di soddisfarsi su tutti i beni del debitore stesso, sia presenti che futuri. Dalla vendita di tali beni, a seguito di una procedura esecutiva (in caso di fallimento la liquidazione) i creditori chirografari potranno ottenere la soddisfazione dei propri crediti subendo, eventualmente, la medesima falcidia (nel rispetto della par condicio creditorum). In caso di fallimento, i creditori chirografari del fallito che sono allo stesso tempo suoi debitori possono tuttavia ottenere la soddisfazione anticipata attraverso la compensazione, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare. Qualora nella procedura intervengano soggetti che vantino cause legittime di prelazione, dovranno essere soddisfatti interamente tali tipi di credito e, solo in seguito, potranno essere soddisfatti i creditori chirografari. In caso di fallimento la loro soddisfazione è subordinata, oltre che a quella dei creditori privilegiati (assistiti da diritti reali di garanzia), anche a quella dei creditori di massa (detentori di un credito sorto in seguito al fallimento e in funzione di esso).

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