RC Auto

La responsabilità civile autoveicoli (o RCA, o RC Auto), nell'ordinamento giuridico italiano, si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dalla eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada. La compagnia assicuratrice ha, a sua volta, obbligo a contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.

Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus.

Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipologia di veicolo assicurato, in base all'entità e frequenza degli incidenti.
In particolare quest'ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall'assicurato in base al numero dei sinistri.
Tale posizione viene detta "classe di merito" ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.

L'obbligo è stabilito dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969 la quale recita all'articolo 1:
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.
In base alle modifiche introdotte dal cd. decreto Bersani del 2007 (decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con in legge n. 248 del 4 agosto 2006) i sinistri sono rilevanti ai fini della penalizzazione solo quando all'assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 per cento, sussistendo tuttavia il cumulo qualora nella stessa annualità assicurativa l'assicurato ne cagioni più di uno. L'attribuzione delle penalizzazioni o dei vantaggi ogni posizione evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale.
Non è più possibile delineare un meccanismo comune per l'evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno delle stesse. Per rendere confrontabili queste scale e consentire il passaggio da una compagnia all'altra, la legge prevede una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate.
Nell'attestato di rischio è riportata l'equivalenza tra la scala interna adottata dalla compagnia con la quale si è assicurati e tale scala di conversione universale; le 18 classi della scala di conversione universale sono identificate dal prefisso CU (CU1, CU2... CU18). Nella scala CU la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrà essere identica alla CU, migliore o peggiore. Molto spesso nelle scale interne è rilevante un intero quinquennio di comportamento (con o senza sinistri), al contrario della CU che viene influenzata unicamente dall'ultima annualità di assicurazione.
La normativa non vieta un trattamento non concorrenziale, che, a parità di altre condizioni, porta all'assegnazione di una CU interna che penalizza chi proviene da un'altra compagnia assicurativa, rispetto a chi è già cliente con una polizza in scadenza.
Successivamente, il decreto legge 31 gennaio 2007, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha introdotto alcune novità: ha abrogato l'esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi, ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione, abolito l'esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari.
Il secondo Decreto Bersani introduce anche due importanti novità: l'attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell'ultima polizza; pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito; la più grande novità, però, è la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio nucleo familiare in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato (quindi quando ci sia passaggio di proprietà); lo stesso vale in caso di acquisto di una seconda auto.
Se ad esempio un neopatentato acquista un'auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro; potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo.
È altresì importante ricordare che la CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni, ma consente comunque un risparmio significativo sul premio assicurativo. L'eredità della classe di rischio vale solo per persone fisiche e se la tipologia di veicolo è la stessa (auto con auto, moto con moto).
Nessun obbligo delle compagnie è previsto se una persona fisica ha due polizze per due tipologie di veicoli diversi ma guidabili con la solita patente: se ad esempio guida un'auto in classe di merito 1 e assicura una moto fino a 125 cc, riparte per la moto dalla classe 14 (come un neopatentato con la A1), anche se entrambi i veicoli sono guidabili con la stessa patente B.
Una norma approvata il 9 luglio 2009, promulgata con la legge 23 luglio 2009 n. 99, modifica nuovamente l'art. 1899 del codice civile. La legge reintroduce la possibilità per le compagnie e gli assicuratori di offrire polizze del ramo danni di durata pluriennale, in cambio di uno sconto rispetto alla polizza annuale.
In base alla precedente normativa, la polizza poteva prevedere un rinnovo tacito per un massimo di due anni per volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo decennale, un preavviso massimo di 6 mesi.
Il Decreto Bersani aveva imposto che ogni anno il cliente potesse dare disdetta, quindi aveva ridotto il tempo massimo per il tacito rinnovo a 1 anno e abrogato ogni periodo vincolante nelle polizze pluriennali.
Il ddl sviluppo mantiene la disciplina del Decreto Bersani del 2007, in quanto il cliente deve sempre avere scelta fra il prodotto annuale e quello poliennale. Quello pluriennale è reintrodotto, ma con l'obbligo di uno sconto, un preavviso ridotto a 60 giorni e un vincolo dimezzato a 5 anni.
Sono nulle le clausole che impongono al cliente un vincolo superiore a 5 anni, oltre tale periodo il cliente può sempre dare disdetta. Nulla vieta la stipula di polizze pluriennali che si possono disdire di anno in anno, quindi con un periodo vincolato minore di 5 anni, o del tutto assente.
La legge non precisa alcuna percentuale minima di sconto, né che la polizza debba essere senza oneri, per cui la compagnia potrebbe richiedere la restituzione degli sconti praticata in caso di disdetta prima del periodo vincolato indicato nella polizza.
Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha inoltre abolito il tacito rinnovo prevedendo una deroga all'art. 1899 del codice civile italiano: infatti modificando il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") ha inserito nella legge del 2005 l'art. 170-bis il quale dispone al comma 1 che:
« Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. »

 

Copyright © 2019 Azienda E Famiglia Tutelata
Via Fusinato, 1 36015 SCHIO (VI) - Tel. 0445.513.630
C.F. 92024490242 - Tutti i diritti riservati